Art. 4.
(Funzioni).

      1. Salva la ripartizione delle competenze disciplinata dall'articolo 5, l'Ufficio del Garante svolge le seguenti funzioni:

          a) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della citata Convenzione europea

 

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sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, e in particolare: formula proposte per rendere più vincolanti le disposizioni di legge relative all'esercizio dei diritti dei minori; fornisce informazioni generali riguardo all'esercizio dei diritti dei minori ai mass-media, al pubblico, alle persone e agli organismi che si occupano di questioni relative ai minori stessi; recepisce l'opinione dei minori e fornisce loro ogni informazione appropriata;

          b) verifica e promuove l'attuazione della citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori e la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;

          c) cura, sulla base delle linee guida indicate dalla Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), il Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è presentato alle Camere e al quale è assicurata adeguata pubblicità;

          d) può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento, e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;

          e) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione nonché la formazione dei relativi operatori di settore;

          f) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi sia istituzionali, sia non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori;

          g) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori;

          h) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

 

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          i) collabora con organismi e con istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

          l) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, su progetti di legge, su interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

          m) può essere sentito dai competenti organi parlamentari in merito ai provvedimenti legislativi che riguardano il settore di competenza;

          n) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati e, in particolare, del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza;

          o) organizza e convoca la Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 8, che presiede;

          p) organizza e convoca la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7;

          q) cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

          r) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia:

              1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;

              2) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne

 

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che minorenne, o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, delle quali è venuto a conoscenza;

              3) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

              4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.